CONGEDI PARENTALI

Con il Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 è stato emanato il Testo Unico in materia di sostegno alla maternità e alla paternità che disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di tutti i figli (naturali, adottivi e in affidamento).

In forza dell’art. 32 del Testo unico, per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore, indipendentemente dalla situazione lavorativa in cui si trova l’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro, per un determinato periodo, continuativo o frazionato. La sua funzione è quella di consentire la presenza del genitore accanto al bambino al fine di soddisfare i bisogni affettivi e relazionali del minore.

Il diritto al congedo parentale è riconosciuto ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti titolari di uno o più rapporti di lavoro in atto, nonché alle lavoratrici madri autonome per un periodo massimo di tre mesi. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto in quanto disoccupato o perché appartenente ad una categoria diversa dai quella dei lavoratori subordinati.

Il congedo parentale non spetta ai genitori disoccupati o sospesi, ai genitori lavoratori domestici, ai genitori lavoratori a domicilio. Nel caso in cui il rapporto di lavoro in atto cessi all’inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro.

Il congedo parentale compete, in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali e ai genitori adottivi o affidatari, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Detto periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.

La disciplina dei congedi parentali è stata oggetto di recenti modifiche da parte di due decreti legislativi (il n. 80 e il n. 81 del 2015), entrambi attuativi della legge delega n. 183/2014 (c.d. Jobs Act).

Con il decreto legislativo n. 80/2015, il legislatore ha ridisegnato la normativa, introducendo una serie di modifiche dichiaratamente volte a estendere il diritto di astensione dal lavoro dei lavoratori genitori. In particolare, la riforma del 2015 ha stabilito:

  • l’estensione ai primi 12 anni di vita del bambino (anziché ai primi 8 anni) del periodo nel quale i genitori possono astenersi dal lavoro (rimane invece invariata la durata complessiva del periodo di congedo);
  • l’estensione ai primi 6 anni di vita del bambino (anziché ai primi 3 anni) del periodo nel quale i genitori, allorché si astengono dal lavoro fruendo del congedo parentale, hanno diritto all’indennità pari al 30% della retribuzione;
  • la possibilità per i genitori di scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria del congedo parentale (il congedo a ore era stato introdotto già con la legge di stabilità 2013, che ne aveva tuttavia subordinato l’applicabilità a previ accordi in sede di contrattazione collettiva);
  • la riduzione a 5 giorni (rispetto agli originari 15 giorni) del termine entro il quale il lavoratore deve preavvisare il datore di lavoro della volontà di fruire del congedo (in caso di congedo parentale su base oraria, il termine è ulteriormente ridotto a 2 giorni).
  • Tutte queste modifiche, inizialmente previste in via sperimentale per il solo anno 2015, sono state rese definitive e strutturali dal d.lgs. 148/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015. Un’ulteriore novità in materia di congedi parentali è stata introdotta dal decreto legislativo n. 81/2015 (in materia di disciplina organica dei contratti di lavoro), anch’esso attuativo del Jobs Act. Nello specifico, il decreto attribuisce ai lavoratori e alle lavoratrici la facoltà di chiedere, per una sola volta, in alternativa al congedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale (part-time), con il solo limite che la riduzione di orario non potrà essere superiore al 50%.

 

 

 

Il 13 agosto 2022 sono entrate in vigore le nuove regole in materia di congedo parentale, maternità e paternità introdotte dal Decreto legislativo del 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 29 luglio 2022.

Le prime indicazioni utili per il riconoscimento delle indennità, spettanti in caso di congedo di paternità e parentale, sono state fornite dall’INPS il 4 agosto scorso, con il messaggio n. 3066, alla luce delle recenti modifiche apportate al “Testo unico sulla genitorialità” dal Decreto legislativo n. 105/2022.

Vediamo in sintesi cosa prevede la nuova disciplina.

Il nuovo decreto riconosce al padre lavoratore un congedo obbligatorio di 10 giorni lavorativi, che sostituisce il congedo obbligatorio del padre e il congedo facoltativo del padre introdotti, in via sperimentale, gli scorsi anni dalla Legge di bilancio.
Il nuovo congedo, che si applica anche al padre adottivo o affidatario, può essere fruito a partire dai due mesi precedenti il parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita del figlio (e in caso di morte perinatale del figlio).
Per il parto plurimo, la durata del congedo è ora aumentata a 20 giorni lavorativi.
Per tutta la durata del congedo è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione.

Alcune novità riguardano le lavoratrici autonome. Viene estesa l’indennità giornaliera di maternità anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto, in caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici effettuati da un medico ASL.

A partire dal 13 agosto è, inoltre, prevista una nuova articolazione dei congedi parentali.

Alla luce della recente normativa, per i periodi di congedo parentale, a ciascun genitore lavoratore dipendente spetta per 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto) di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. Entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi. Pertanto, i mesi di congedo indennizzabili salgono da 6 a 9 complessivi, per un limite massimo di 6 mesi a genitore.

Inoltre, al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione.

Ai genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata, è stata riconosciuta la possibilità di fruire del congedo parentale entro il dodicesimo anno (e non più entro il terzo) di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo. Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore, ed entrambi hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati, in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).