Comunicazione dell'assenza

L’assenza per malattia e la sua eventuale prosecuzione vanno sempre comunicate sia al responsabile della propria struttura di appartenenza, che all’Ufficio Personale fin dal primo giorno e, salvo provati impedimenti, entro l’inizio del turno di lavoro.

Certificato rilasciato per patologia grave o stato patologico legato a invalidità riconosciuta
In caso di patologia grave, che richiede terapie salvavita, o nel caso in cui la malattia sia determinata da uno stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta (pari o superiore al 67%), il certificato di malattia deve essere rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o dal medico di base e deve specificare, di volta in volta, che la malattia è determinata da una di queste due condizioni, questo perché entrambe le situazioni non comportano l’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità.
Entrambe le patologie vanno indicate nell’apposita casella sul certificato telematico

Quando ci si assenta per malattia, si ha l’obbligo di essere reperibili al domicilio comunicato al datore di lavoro, nelle fasce orarie che vanno dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00compresi i giorni non lavorativi e festivi.

Nel caso si abbia necessità di sottoporsi a visite mediche, accertamenti specialistici o terapie durante le fasce orarie di reperibilità, bisogna comunicarlo preventivamente e farsi rilasciare la certificazione di presenza in ambulatorio o in laboratorio con l’indicazione degli orari di entrata e di uscita.

Si può rientrare in servizio prima del termine della prognosi indicato nel certificato di malattia, ma è necessario che il medico rettifichi, con un nuovo certificato, quello rilasciato in precedenza.

Solo in caso di assenza o impedimento assoluto del medico che ha redatto il certificato, si è autorizzati a rivolgersi ad altro medico per ricevere un certificato rettificativo della prognosi.