Malattia del bambino
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio fino agli otto anni di età, con le seguenti modalità:
- entro il terzo anno di vita: primi 30 giorni retribuiti al 100%, cumulativamente tra entrambi i genitori se dipendenti pubblici, per anno di vita del/della bambino/a
- entro il terzo anno di vita: ulteriori periodi senza retribuzione
- oltre il terzo anno di vita e fino all'8° anno: 5 giorni lavorativi annui senza retribuzione, per ogni genitore.
Per il computo dei trenta giorni annuali retribuiti al 100%, va considerato come riferimento temporale l'anno anagrafico del bambino, compreso il giorno del compimento del terzo anno di età.
In compresenza di più figli di età inferiore ai tre anni, il riconoscimento del beneficio economico è riferito ad ogni singolo bambino.
Congedo parentale (art. 32 e ss. d.lgs. 151/01 e art. 102 comma 2 C.C.N.L 18.01.2024)
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 151/2001 – aggiornamento al L.199/25
- D. Lgs. 80/2015
- D. Lgs. 105/2022
- L. 213/ 2023 art.1 c. 179
- L. 207/2024 art.1 c. 217
Figli biologici
In presenza di entrambi i genitori, fino al 14esimo anno di vita del bambino i congedi parentali non possono complessivamente eccedere tra i due genitori il limite dei 10 mesi (300 giorni) , elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi.
Nell’ambito del predetto limite i genitori possono assentarsi:
- Madre per un periodo massimo continuativo o frazionato pari a 6 mesi (180 giorni) di cui 3 mesi (90 giorni) non cedibili e 3 mesi(90 giorni) in condivisione con l’altro genitore
- Padre per un periodo massimo continuativo o frazionato pari a 6 mesi (180 giorni) di cui 3 mesi (90 giorni) non cedibili e 3 mesi (90 giorni) in condivisione con l’altro genitore
Entrambi i genitori hanno ancora a disposizione 30 giorni di congedo a testa per raggiungere il massimale singolo di ognuno di loro ma poichè per il medesimo bambino hanno fruito di compelssivi 9 mesi di congedo parentale, la disponibilità massima del congedo è pari solo ad un ulteriore mese di congedo non retribuito.
A partire dall’anno 2024, a seguito delle modifiche di fruizione apportate dal CCNL 2019-2021 il congedo parentale può essere fruito sia a giornata intera che ad ore (art 102 c.13 CCNL 18.01.2024).
Nel caso di frizione ad ore la giornata di lavoro è convenzionalmente calcolata della durata di 06:00 ore e non può essere fruito per meno di un’ora.
I periodi di congedo parentale non comportano riduzioni di ferie, riposi e tredicesima mensilità.
La retribuzione
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Trattamento retributivo per congedi di maternità o paternità terminati prima del 31.12.2023
- Entro i 14 anni di vita del bambino, i primi 30 giorni di congedo solo se fruiti dal genitore dipendente dell’Università: retribuzione al 100%. (CCNL 18.01.2024 – art. 102 c. 4)
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- Se entrambi i genitori sono dipendenti di una Università sono retribuiti al 100% i primi 30 giorni di congedo parentale fruiti complessivamente da entrambi i genitori.
- Se i primi 30 giorni vengono fruiti dal genitore non dipendente dell’Università, i successivi primi 30 giorni fruiti dal genitore dipendente di Università sono retribuiti al 100%.
- In caso di parto gemellare i primi 30 giorni sono da considerarsi per ogni figlio.
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- Entro i 14 anni di vita del bambino entrambi i genitori, in maniera condivisa hanno diritto a 180 giorni: retribuzione al 30%. Per il genitore dipendente dell’università questi 180 giorni comprendono gli eventuali primi 30 fruiti al 100%.
10 mesi per ogni figlio Mesi Modalità di Fruizione Retribuzione del dipendente Unitus 1° mese Fruibile in alternativa tra i genitori 100% se fruito entro 14° anno di vita + 3 mesi MADRE – non trasferibili 30% + 3 mesi PADRE – non trasferibili 30% + 3 mesi Fruibile in alternativa tra i genitori 30% + 1 mese Fruibile in alternativa tra i genitori Non retribuito
Trattamento retributivo per congedi di maternità o paternità terminati successivamente al 31.12.2023 (ed entro il 31.12.2024)
- Entro i 14 anni di vita del bambino, i primi 30 giorni di congedo (fruibili anche a ore) solo se fruiti dal genitore dipendente dell’Università: retribuzione al 100%. (CCNL 18.01.2024 – art. 102 c. 4)
- Se entrambi i genitori sono dipendenti di una Università sono retribuiti al 100% i primi 30 giorni di congedo parentale fruiti complessivamente da entrambi i genitori.
- Se i primi 30 giorni vengono fruiti dal genitore non dipendente dell’Università, i successivi primi 30 giorni fruiti dal genitore dipendente di Università sono retribuiti al 100%.
- In caso di parto gemellare i primi 30 giorni sono da considerarsi per ogni figlio.
- Entro i 6 anni di vita del bambino i successivi 30 giorni di congedo parentale fruiti complessivamente da entrambi i genitori: retribuzione 80% (Legge di bilancio 2024)
- Se il secondo mese di congedo viene fruito tra il sesto e il dodicesimo anno di vita dal bambino: retribuzione 30%.
- All’interno del massimale previsto per ciascun genitore e del massimale previsto per ciascun bambino, ogni ulteriore periodo di congedo: retribuzione al 30%.
- All’interno del massimale previsto per ciascun genitore e del massimale previsto per ciascun bambino, ogni genitore può fruire di un massimo di 30 giorni: non retribuiti.
10 mesi per ogni figlio* Mesi Modalità di Fruizione Retribuzione del dipendente Unitus 1° mese Fruibile in alternativa tra i genitori 100% se fruito entro 14° anno di vita 2° mese Fruibile in alternativa tra i genitori 80% se fruito entro 6° anno di vita
30% se fruito tra 6° e 14° anno di vita+ 3 mesi PADRE – non trasferibili 30% + 3 mesi MADRE – non trasferibili 30% +1 mese Fruibile in alternativa tra i genitori 30% + 1 mese Fruibile in alternativa tra i genitori Non retribuito *elevabile a 11 mesi con un ulteriore mese di congedo retribuito al 30% solo per il PADRE qualora il padre fruisca in modalità continuativa o frazionata di almeno 3 mesi di congedo parentale
Trattamento retributivo per congedi di maternità o paternità terminati successivamente al 01.01.2025
- Entro i 14 anni di vita del bambino, i primi 30 giorni di congedo (fruibili anche a ore) solo se fruiti dal genitore dipendente dell’Università: retribuzione al 100%. (CCNL 18.01.2024 – art. 102 c. 4)
- Se entrambi i genitori sono dipendenti di una Università sono retribuiti al 100% i primi 30 giorni di congedo parentale fruiti complessivamente da entrambi i genitori.
- Se i primi 30 giorni vengono fruiti dal genitore non dipendente dell’università, i successivi primi 30 giorni fruiti dal genitore dipendente di Università sono retribuiti al 100%.
- In caso di parto gemellare i primi 30 giorni sono da considerarsi per ogni figlio.
- Entro i 6 anni di vita del bambino i successivi 60 giorni di congedo parentale fruiti complessivamente da entrambi i genitori: retribuzione 80% (Legge di bilancio 2025)
- Se il secondo e il terzo mese di congedo vengono fruiti tra il sesto e il dodicesimo anno di vita dal bambino: retribuzione 30%
- All’interno del massimale previsto per ciascun genitore e del massimale previsto per ciascun bambino, ogni ulteriore periodo di congedo: retribuzione al 30%.
- All’interno del massimale previsto per ciascun genitore e del massimale previsto per ciascun bambino, ogni genitore può fruire di un massimo di 30 giorni: non retribuiti.
10 mesi per ogni figlio* Mesi Modalità di Fruizione Retribuzione del dipendente Unitus 1° mese Fruibile in alternativa tra i genitori 100% se fruito entro 14° anno di vita 2° mese Fruibile in alternativa tra i genitori 80% se fruito entro 6° anno di vita
30% se fruito tra 6° e 14° anno di vita3° mese Fruibile in alternativa tra i genitori 80% se fruito entro 6° anno di vita
30% se fruito tra 6° e 14° anno di vita+ 3 mesi MADRE – non trasferibili 30% + 3 mesi PADRE – non trasferibili 30% + 1 mese Fruibile in alternativa tra i genitori Non retribuito *elevabile a 11 mesi con un ulteriore mese di congedo retribuito a 30% solo per il PADRE qualora il padre fruisca in modalità continuativa o frazionata di almeno 3 mesi di congedo parentale
- Entro i 14 anni di vita del bambino, i primi 30 giorni di congedo solo se fruiti dal genitore dipendente dell’Università: retribuzione al 100%. (CCNL 18.01.2024 – art. 102 c. 4)






