Permesso Concorso/Esame
Su richiesta del dipendente è riconosciuto il permesso retribuito per partecipare a concorsi o esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove.
Il dipendente ha diritto a un massimo di 8 giorni di permesso per anno solare che possono essere fruiti solo a giornata intera.
Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, il numero dei giorni di permesso è proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.
I permessi sono riconosciuti anche ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi continuativi, anche comprensivi di eventuali proroghe. Il numero dei giorni di permesso spettante è riproporzionato in relazione alla durata temporale nell’anno del contratto a termine stipulato.
Riferimento normativo: CCNL 18.01.24 – art.97 c.1 lett. d)
Permesso Donazione sangue e midollo osseo
Su richiesta del dipendente, che presenta la certificazione relativa alle prestazioni effettuate, rilasciata dalla struttura trasfusionale o sanitaria che le ha poste in essere, è riconosciuto il permesso retribuito (art. 8, legge 219/2005) per donazione di sangue e midollo osseo rispettivamente previstidall’art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52.
Nel caso di visita preliminare (prima visita) volta ad accertare l’idoneità alla donazione, si dovrà utilizzare il permesso visita specialistica.
Nel caso in cui, in sede di donazione, gli esami preliminari non potessero consentire la donazione stessa, l’assenza sarà giustificata ad ore con permesso donazione sangue.
Il dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettua la donazione, conservando la normale retribuzione. In caso il dipedente decida di fruire di un permesso orario, la fruizione del relativo permesso è pari di permanenza nella struttura sanitaria e del viaggio di rientro nella sede di lavoro.
Riferimento normativo: CCNL 18.01.24 – art.99 c.4
Permesso Lutto
Su richiesta del dipendnetesono previste 3 giornate lavorative (non per forza continuative) di permesso retribuito per ogni evento luttuoso entro 7 giorni lavorativi dalla data di morte , in caso di decesso:
- Del coniuge/partner dell’unione civile, anche legalmente separato
- Di un parente entro il secondo grado: genitori, figli, nonni, fratelli/sorelle, nipoti (figli di figli)
- Di affine di primo grado (suoceri, generi e nuore)
- Del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica
- Di un componente della propria famiglia anagrafica (che risulti nello stato di famiglia del richiedente).
Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, il permesso di cui al presente articolo spetta per intero solo per il periodo coincidente con quello lavorativo.
I permessi sono riconosciuti anche ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi continuativi, anche comprensivi di eventuali proroghe.
In alternativa al permesso per lutto, il dipendete ha diritto a usufruire del permesso retribuito previsto dagli art.li 4, co. 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e 1, co. 1, del Decreto 21 luglio 2000, n. 2784 (permessi GIF) . I permessi previsti dalle predette disposizioni normative non sono cumulabili, nell’anno, con la fruizione dei permessi per lutto.
Riferimento normativo: CCNL 18.01.24 – art.97 c.1 lett. b)
Permesso Matrimonio o unione civile
Sono previsti 15 giorni consecutivi (compresi sabati, domeniche e festivi) di permesso retribuito per matrimonio o unione civile, fruibili entro i 45 giorni successivi alla data della celebrazione.
Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, il permesso di cui al presente articolo spetta per intero solo per il periodo coincidente con quello lavorativo.
Il permesso per matrimonio è riconosciuto anche ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.
Riferimento normativo: CCNL 18.01.24 – art.97 c.2 lett. b)
Permesso Orario per particolari motivi personali o familiari (art. 98 - C.C.N.L. 18.01.2024)
I permessi per motivi personali e familiari:
- Non devono essere documentati, pertanto non sarà più necessario allegare alcuna documentazione
- Non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora, ad esempio non sarà possibile richiedere il permesso per 20 minuti, sarà invece possibile richiederlo per 1 ora e 20 minuti
- non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva ( permessi per particolari motivi personali o familiari, permessi studio 150 ore, permessi per grave infermità, permessi orari a recupero), nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore
- possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente con i permessi di cui all’.art. 33 L. 104/92 e i permessi disciplinati dal d.Lgs. 151/01
- possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore, in questo caso 18 ore varranno come tre giorni interi
Permesso Studio (art.32 c.8 - C.C.N.L.16.10.2008)
Sono previste 150 ore di permesso individuali per ciascun anno solare per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico.
Tali ore possono essere fruite per:
- attività didattiche (l’utilizzo del permesso è consentito esclusivamente per il tempo di partecipazione al corso e quello necessario per andare e tornare dalla propria sede di lavoro al luogo)
- sostenimento di esami (l’utilizzo del permesso è consentito esclusivamente per il tempo di svolgimento dell’esame e quello necessario per andare e tornare dalla propria sede di lavoro al luogo)
- preparazione dell’esame finale (vedi sotto**)
Qualora le richieste superassero il 3% dei lavoratori dipendenti di ruolo dell’Ateneo, in servizio a tempo indeterminato all’inizio dell’anno di riferimento, i permessi saranno valutati secondo la seguente scala di priorità (art. 32 c. 11 – CCNL 16.10.2008)
Permesso Visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (art. 101 - C.C.N.L. 18.01.2024)
Durata e limiti
Sono previste 18 ore di permesso all’anno, comprensive dei tempi di percorreza da e per la sede di lavoro, per particolari visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.
In caso di rapporto di lavoro part time sono le 18 ore sono proporzionate in base all’orario di lavoro.
Possono essere fruiti su base oraria o giornaliera.
Condizioni di fruizione: permesso fruito ad ore
Quando i permessi vengono utilizzati su base oraria, non possono essere fruiti nello stesso giorno con altre tipologie di permessi ad ore previsti dalla normativa o dalla contrattazione collettiva.
Tra questi, rientrano ad esempio i permessi per motivi personali o familiari, i permessi studio (150 ore), quelli per grave infermità, i permessi a recupero, e i riposi compensativi fruiti ad ore.
Fanno eccezione a questa regola soltanto i permessi previsti dalla legge 104/1992 (art. 33) e quelli disciplinati dal d.lgs. 151/2001 (maternità, paternità, congedi parentali, ecc.), che possono essere fruiti nella stessa giornata.
Il Trattamento economico non prevede alcuna decurtazione del trattamento accessorio nei primi 10 giorni, se fruiti ad ore.
Ai fini del periodo di comporto 6 ore di permesso orario equivalgono a 1 giorno intero di malattia.
Condizioni di fruizione: permesso fruito a giornata intera
Quando i permessi vengono fruiti per l’intera giornata, essi sono soggetti alla stessa decurtazione economica applicata alle assenze per malattia nei primi dieci giorni. Questo significa che il trattamento accessorio sarà ridotto, analogamente a quanto avviene per una giornata di malattia. Nel caso in cui si voglia utilizzare tutto o quasi il monte ore a disposizione in un’unica giornata, è comunque possibile cumularli, a condizione che l’orario di assenza corrisponda a quello che il dipendente avrebbe dovuto osservare.
Tempistiche di richiesta
- Preavviso di almeno 3 giorni.
- 24 ore nei casi di urgenza o necessità, comunque prima dell’inizio dell’orario di lavoro.
Certificazione necessaria
Certificato, redatto dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione in cui deve essere indicata la data e l’orario della prestazione (comma 9 art. 101 CCNL 18.01.2024).
Permesso Grave infermità familiare
- del coniuge, anche legalmente separato, o il convivente;
- di un parente entro il secondo grado, anche non convivente;
- di un componente della famiglia anagrafica;
purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica entro 7 giorni dall’insorgenza della grave infermità.
Le patologie che possono comportare situazioni di grave infermità, come individuate dall’art. 2, co. 1, lett. d), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2000, n. 278, sono:
- patologie che possono comportare situazioni di grave infermità, come individuate dall’art. 2, co. 1, lett. d), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2000, n. 278, sono:
patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; - patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
- patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui alle precedenti lett. a), b) e c), o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
La certificazione di ricovero non è dichiarazione sufficiente per poter fruire del permess ma è necessaria una attestazione del medico legale di cui si riposrta un fac-simile nella sezione della modulistica.
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, i giorni di permesso complessivamente fruibili sono riproporzionati alle giornate di lavoro prestate nell’anno.
Il permesso di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.
Riferimento normativo: L. 53/2000 – art.4 c.1






