Giorni spettanti

Le ferie vengono attribuite all'inizio di ogni anno in modo cumulativo.

Al personale assunto a tempo indeterminato o determinato, le ferie spettano in proporzione al servizio prestato e maturano diversamente in funzione degli anni di servizio e del tipo di contratto lavorativo.
Anche chi lavora con un contratto a tempo pieno o a part time orizzontale, matura gli stessi giorni di ferie per anno solare. Per i dipendenti con part time verticale, le ferie vengono invece calcolate in proporzione ai giorni lavorativi settimanali.

Le tabelle che seguono danno un’idea immediata delle differenze:

Primi tre anni di servizio

 

Giorni settimanali lavorati

6

5

4

3

2

Ferie annuali spettanti

30

26

21

16

10

 

Dopo i primi tre anni di servizio

 

Giorni settimanali lavorati

6

5

4

3

2

Ferie annuali spettanti

32

28

22

17

11

 

In aggiunta alle ferie, sono previsti fino a un massimo di 4 i giorni di riposo (festività soppresse), da fruire entro l'anno solare, attribuiti in base ai giorni settimanali lavorati, come illustra la tabella:

Attribuzione festività soppresse annuali

 

Giorni settimanali lavorati

6

5

4

3

2

Ferie annuali spettanti

4

4

3

2

1


Per il personale assunto in data successiva al 1° gennaio e/o che cessa dal servizio prima del 31 dicembre, le ferie spettanti e le festività soppresse sono calcolate in proporzione ai mesi di servizio prestato o da prestarsi nel corso dell’anno.Viene considerata come mese intero, che matura un rateo di ferie, solo una presenza in servizio superiore a 15 giorni.

I giorni di ferie e di festività soppresse spettanti, vengono proporzionalmente ridotti in caso di assenze dal servizio dovute a:

  • congedi parentali con trattamento economico ridotto al 30% o senza retribuzione
  • malattie dei figli nei periodi senza retribuzione
  • congedi per documentati gravi motivi familiari, di studio e di formazione
  • congedi per motivi di servizio all’estero del coniuge
  • aspettative per dottorato di ricerca o altra esperienza lavorativa
  • congedi retribuiti per gravi e documentati motivi familiari
  • aspettative per servizio presso altre amministrazioni pubbliche.

 

Ferie supplementari per esposizione a radiazioni

Le ferie radiologiche, consistono in un “riposo biologico” - riconosciuto al personale esposto a rischio da radiazioni, per la sua attività lavorativa – che consiste in 15 giorni di ferie (comprensive dei sabati e festivi), da fruirsi obbligatoriamente in un’unica soluzione, entro l’anno solare.

Le ferie radiologiche si maturano proporzionalmente ai mesi in cui il dipendente risulta effettivamente esposto al rischio di radiazioni e in proporzione al rapporto di lavoro.

 

Ferie residue o anticipate

Le ferie spettanti per l’intero anno solare, vanno di norma fruite nel corso dello stesso anno - sempre tenuto conto delle esigenze di servizio – ma, nel caso ciò non sia possibile, possono essere usufruite, fino a un massimo di due settimane lavorative nei successivi diciotto mesi.

Ferie procrastinabili spettanti in relazione ai giorni settimanali lavorati

Giorni settimanali lavorati

6

5

4

3

2

Ferie annuali spettanti

12

10

8

6

4

 

Nel caso di cessazione anticipata del contratto, le giornate fruite in eccedenza saranno oggetto di recupero economico da parte dell’amministrazione; mentre è tassativamente esclusa l’anticipazione delle ferie che si matureranno nel successivo anno.

Ferie residue e cambio di contratto o cessazione del rapporto di lavoro
Le ferie maturate e non fruite durante un periodo di lavoro con contratto a tempo determinato non possono essere riconosciute, né nel caso in cui il dipendente passi a un contratto a tempo indeterminato, né nel caso si stipuli un nuovo contratto a tempo determinato.
Le ferie maturate nel primo contratto a tempo determinato stipulato, si conservano solo in caso di proroga del contratto.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento dei limiti di età, si ha l’obbligo di esaurire le ferie maturate, non essendo previsto alcun trattamento economico sostitutivo per il loro mancato godimento.

 

Interruzione ferie

Le ferie possono essere interrotte per:

  • ricovero ospedaliero
  • malattia documentata, protratta per più di 3 giorni e accertabile mediante visita medico legale
  • Malattia dei figli d’età inferiore agli 8 anni, solo nel caso in cui comporti il ricovero ospedaliero
  • partecipazione a concorsi o esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove
  • lutto per decesso del coniuge o di un parente (entro il secondo grado) o di affini di primo grado (suoceri o figli del coniuge) o del convivente
  • grave infermità documentata del coniuge o convivente o di un parente (entro il secondo grado).

Per interrompere le ferie in corso, bisogna comunicare tempestivamente la malattia all’Ufficio personale e al Responsabile della propria Struttura di appartenenza. La stessa procedura va seguita anche nel caso in cui la malattia insorga prima o dopo un periodo di ferie da godere o goduto, qualunque ne sia la durata.


Richiamo in servizio
L’interruzione o la sospensione delle ferie già autorizzate può verificarsi anche per indifferibili motivi di servizio, per questo bisogna sempre fornire al responsabile della propria struttura un recapito per la reperibilità.

Nel caso di interruzione per motivi di servizio, al dipendente spetta il rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella località dalla quale è stato richiamato, e delle spese anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto.

 

Ferie solidali

I dipendenti che abbiano esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute, potranno richiedere all’amministrazione di utilizzare giornate di ferie e festività soppresse solidali.

Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute solo a seguito di avvenuta completa fruizione di:

  • giorni di ferie spettanti
  • giorni di festività soppressa spettanti
  • permessi per particolari motivi personali
  • riposi compensativi eventualmente maturati.

Per ciascuna domanda il dipendente potrà richiedere un numero di giorni pari o inferiore a 30.

Il dipendente dovrà inoltre presentare adeguata certificazione comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

I dipendenti potranno cedere:

  • le quattro giornate di festività soppresse.
  • le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane di cui il lavoratore deve necessariamente fruire secondo il seguente schema:

Giorni di lavoro a settimana

Giorni cedibili vecchi assunti

Giorni cedibili nuovi assunti

6

8

6

5

8

6

4

6

5

3

5

4

2

3

2

Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di festività soppresse offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.

Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di festività soppresse offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

Le ferie e le festività soppresse rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione.

Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di festività soppresse da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.