Comunicazione dell'assenza

L’assenza per malattia (qualsiasi sia la sua durata) e la sua eventuale prosecuzione vanno sempre comunicate sia al responsabile della propria struttura di appartenenza, che all’Ufficio Personale fin dal primo giorno e, salvo provati impedimenti, entro l’inizio del turno di lavoro.

Il certificato di malattia può essere rilasciato sia dal proprio medico di base, che da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o da un medico privato.

Solo quando la durata della malattia sia superiore a 10 giorni o ci si assenta per malattia dopo il secondo evento verificatosi nell’anno solare, il certificato deve essere rilasciato esclusivamente dal proprio medico di base, da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o da una struttura pubblica.

È necessario controllare sempre la correttezza dei dati riportati sul certificato, di cui si è gli unici responsabili, in particolare:

  • dati anagrafici
  • indirizzo di reperibilità durante la malattia e ogni informazione ritenuta utile (ad esempio citofono o nominativo della persona presso cui si è reperibili, se diverso dal proprio)
  • periodo di malattia indicato.

Certificato cartaceo (non telematico)
L'originale del certificato di malattia cartaceo va trasmesso entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o dalla eventuale prosecuzione. 
Il dipendente deve conservare una copia del certificato.

Certificato rilasciato dal Pronto Soccorso
Perché la malattia sia ufficialmente riconosciuta, quando il certificato medico viene rilasciato dal Pronto Soccorso deve riportare la prognosi lavorativa, che attesti l’incapacità temporanea del lavoratore a svolgere l’abituale, specifica, attività lavorativa.
Nel caso in cui il certificato del Pronto Soccorso riporti esclusivamente la prognosi clinica, il dipendente deve farsi prescrivere la prognosi lavorativa per inabilità al lavoro, dal proprio medico curante, con attestato telematico.

Certificato rilasciato per patologia grave o stato patologico legato a invalidità riconosciuta
In caso di patologia grave, che richiede terapie salvavita, o nel caso in cui la malattia sia determinata da uno stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta (pari o superiore al 67%), il certificato di malattia deve essere rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o dal medico di base e deve specificare, di volta in volta, che la malattia è determinata da una di queste due condizioni, questo perché entrambe le situazioni non comportano l’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità.
Entrambe le patologie vanno indicate nell’apposita casella sul certificato telematico o attestate dal medico sul certificato cartaceo.

Per la patologia grave che richiede terapie salvavita, il dipendente deve invece presentare per ogni periodo di assenza idonea certificazione sanitaria di avvenuta effettuazione della terapia.

Fasce di reperibilità di reperibilità per visita fiscale

Quando ci si assenta per malattia, si ha l’obbligo di essere reperibili al domicilio comunicato al datore di lavoro, nelle fasce orarie che vanno dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18compresi i giorni non lavorativi e festivi.

Visite, esami e terapie in orario di reperibilità

Nel caso si abbia necessità di sottoporsi a visite mediche, accertamenti specialistici o terapie durante le fasce orarie di reperibilità, bisogna comunicarlo preventivamente e farsi rilasciare la certificazione di presenza in ambulatorio o in laboratorio con l’indicazione degli orari di entrata e di uscita.

Esclusioni dall'obbligo di reperibilità

Non si ha l’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità nei casi in cui l’assenza per malattia sia riconducibile a:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita
  • malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Rientro in servizio prima del termine della prognosi indicato nel certificato medico

Si può rientrare in servizio prima del termine della prognosi indicato nel certificato di malattia, ma è necessario che il medico rettifichi, con un nuovo certificato, quello rilasciato in precedenza.

Solo in caso di assenza o impedimento assoluto del medico che ha redatto il certificato, si è autorizzati a rivolgersi ad altro medico per ricevere un certificato rettificativo della prognosi.

Nessun certificato può essere rettificato se è finito il periodo prognostico originariamente assegnato.

Anche il rientro anticipato deve essere comunicato dal dipendente specificando il nuovo numero di protocollo del certificato telematico.

 

Ricovero ospedaliero/Day hospital

In caso di ricovero si è tenuti a segnalare la data di ingresso in ospedale – anche in anticipo, quando il ricovero è programmato. Con le stesse modalità vanno comunicate anche le dimissioni dall'ospedale-  inviando eventuali certificati di malattia cartacei all’ufficio competente - o ricoveri che avvengono durante un periodo di malattia già segnalata.

Convalescenza

La segnalazione del periodo di convalescenza post ricovero/day hospital segue i normali iter di comunicazione dell’assenza per malattia e trasmissione del certificato medico.

Malattia in gravidanza

I periodi di assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza o puerperio, sono esclusi dal calcolo dei giorni di assenza che normalmente spettano per malattia.

In questi casi il certificato di malattia deve essere rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o dal medico di base e deve dichiarare esplicitamente che l’assenza è determinata da gravidanza o puerperio.

La dipendente deve comunicare la malattia fin dal primo entro l’inizio del turno di lavoro, salvo provati impedimenti -  precisando che l’assenza è determinata da gravidanza o da puerperio.

 

Malattia e ferie

La malattia interrompe le ferie in caso di:

  • ricovero ospedaliero
  • prognosi superiore a 3 giorni, attestata da certificato medico e accertabile con visita medico legale.

 

Malattia e retribuzione

I periodi di malattia/ricovero ospedaliero vengono retribuiti in percentuale rispetto ai giorni complessivi di fruizione nell’arco di un triennio:

  • al 100% i primi 270 giorni
  • al 90% i successivi 90 giorni
  • al 50% gli ulteriori 180 giorni.

Nei primi dieci giorni di ogni periodo di malattia viene corrisposto il solo trattamento economico di base con l’esclusione di ogni altra indennità, emolumento o trattamento accessorio. 
Le trattenute sulle indennità accessorie, vengono effettuate per ogni periodo di malattia, anche di un solo giorno e anche se si protrae per 10 giorni o più, ma in maniera non continuativa.

 

Congedo per cure per gli invalidi

Il personale invalido civile a cui sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al cinquanta per cento, può fruire di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni all'anno anche frazionati.

Tale congedo:

  • segue il regime economico delle assenze per malattia ma è escluso dal periodo di comporto
  • non è soggetto alla visita fiscale.

Il personale dovrà fare richiesta allegando copia della richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.

Sarà necessario inoltre allegare copia del verbale di riconoscimento dell'invalidità civile e successivamente, la dichiarazione della struttura sanitaria di avvenute cure.